1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle
disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, che sono parte integrante del presente decreto.
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